
Bonus acquisto prima casa under 36, misura approvata nel Decreto Sostegni Bis, le principali novità riguardano alcune agevolazioni fiscali, come l’esenzione dall’imposta di registro, da quella ipotecaria e catastale.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 Luglio 2021 , il provvedimento del governo con uno stanziamento da 40 miliardi, sarà valido fino al 30 giugno 2022, termine massimo entro il quale farne richiesta.
Le agevolazioni sono inserite nell’art. 64 che ha come oggetto “Agevolazioni in favore dell’acquisto prima casa in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile”.
Principali agevolazioni:
- esenzione imposta di registro;
- esenzione imposta ipotecaria e catastale;
- credito d’imposta pari all’iva in caso di acquisto presso costruttore;
- eliminazione imposta sostitutiva su mutui.

Per i giovani under 36 con un ISEE inferiore ai 40.000 € è prevista la garanzia dello Stato pari all’80% in caso di mutuo.
Nel testo non è presente il dimezzamento degli oneri notarili.
In caso di acquisto di immobili soggetti a IVA, verrà stabilito un credito d’imposta sul valore aggiunto.
Quest’ultimo potrà essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni.
Utilizzato per l’Irpef dovuta in fase di dichiarazione dei redditi, oppure utilizzato in compensazione in base al Decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241.
Ci sono delle eccezioni “immobiliari” che riguardano le categorie di acquisto, difatti sono escluse dal bonus le seguenti categorie immobiliari:
- categoria catastale A1, abitazioni tipo signorile;
- categoria catastale A8, abitazione in ville;
- categoria catastale A9, castelli.